la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  contributo  annuo  al  consiglio  regionale  d'Abruzzo  e alle
sezioni provinciali abruzzesi dell'Unione italiana  ciechi  e  quello
alle   sezioni  provinciali  abruzzesi  dell'ente  nazionale  per  la
protezione e l'assistenza ai sordomuti, da destinare al perseguimento
degli  scopi  statutari  degli  enti  stessi,  previsti  dalla  legge
regionale 29 novembre  1982,  n.  87,  come  modificata  dalla  legge
regionale  2  aprile  1985,  n.  24,  e'  rideterminato  nella misura
rispettiva di L. 220.000.000 e di L. 60.000.000.
   L'importo  complessivo  di ciascun contributo di cui al precedente
comma, e' ripartito ed assegnato annualmente dalla  giunta  regionale
nella  rispettiva  misura  di  L.  44.000.000  al consiglio regionale
d'Abruzzo e alle sezioni provinciali abruzzesi  dell'Unione  italiana
ciechi  e  in  quella  di  L.  15.000.000  alle  sezioni  provinciali
abruzzesi dell'ente nazionale per la  protezione  e  l'assistenza  ai
sordomuti.